Art. 4.
(Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il CNR, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
      2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, emana, con proprio decreto, la normativa tecnica al cui rispetto sono condizionati il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e di contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il CNR, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo e zootecnico, allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

 

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del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il CNR, gli enti gestori degli acquedotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale delle risorse idriche, sono emanate norme per il contenimento dei consumi idrici, riguardanti, in particolare, la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti idrici, nonché la determinazione delle zone di crisi idrica, la rete di distribuzione e l'adeguamento delle infrastrutture di distribuzione.
      5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri interessati, sono emanate norme dirette ad assicurare il contenimento dei consumi idrici, prevedendo, ove ne ricorrano i presupposti, la loro efficacia per periodi limitati.